Art. 12.
1. Lo Stato, anche in collaborazione con gli organismi privati di cui all'articolo 11, provvede a garantire il ricovero in speciali istituti agli invalidi e agli anziani che non possono essere assistiti in famiglia. Ai ricoverati è addebitata una retta di mantenimento e di cura proporzionale al
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reddito accertato, che non può comunque superare i due terzi del reddito stesso. In tali istituti, salvo casi motivati da gravi ragioni sanitarie, le coppie di coniugi non possono essere separate e ogni soggetto può chiedere e ottenere di avere a propria disposizione e in modo esclusivo un locale munito di servizi igienici, al fine di vedere garantito il proprio diritto alla riservatezza.